Ultimo aggiornamento: ottobre 2026
Condividi questo articolo
Lo spazio vuoto imballaggi non è un dettaglio estetico: è materia di regolamento. Il Reg. UE 2025/40 (PPWR) distingue più fasi nel tempo: dal 12 agosto 2026 vale ancora il vecchio requisito di minimizzazione generica, dal 12 febbraio 2028 l’obbligo sul pack primario, dal 2030 il tetto del 50%.
Cosa vale davvero dal 12 agosto 2026
Il 12 agosto 2026 è la data generale di applicazione del Regolamento (UE) 2025/40, il PPWR, che abroga la direttiva 94/62/CE. Qui ci concentriamo su un punto preciso, spesso frainteso: lo spazio vuoto imballaggi e la sua disciplina nel tempo, che procede per tappe distinte e non in un solo scatto al 2030.
Attenzione a un equivoco diffuso: non è vero che da questa data scatta il nuovo articolo 10 del PPWR con i suoi criteri rafforzati. Per la progettazione dell’imballo, fino al 31 dicembre 2029 resta valido, per effetto della norma transitoria contenuta nell’articolo 70 del regolamento, il vecchio requisito della direttiva abrogata: peso e volume dell’imballaggio vanno limitati al minimo necessario a garantire sicurezza, igiene e accettabilità per il prodotto confezionato e per il consumatore. È una minimizzazione generica, nota da anni, senza l’impianto tecnico che arriverà dopo. A questo regime-ponte si aggiunge però, dal 12 febbraio 2028, un obbligo più specifico e autonomo sul pack primario, previsto dall’articolo 24 paragrafo 4, di cui parliamo più avanti: le nuove regole del PPWR non arrivano tutte insieme nel 2030.
Il nuovo articolo 10, comma 1 e comma 2, con i criteri dell’allegato IV e il divieto specifico di pareti doppie, falsi fondi e strati pensati solo per aumentare il volume percepito, diventa applicabile dal 1° gennaio 2030: la regola riguarda ogni imballaggio immesso sul mercato, incluso quello secondario e terziario, oltre al pack primario. Il regolamento nel suo complesso, articolo 10 compreso, è in vigore dall’11 febbraio 2025, ma quella data segna solo l’entrata in vigore del testo: l’obbligo concreto per chi progetta, con i parametri dell’allegato IV, scatta solo dal 1° gennaio 2030. Fino al 31 dicembre 2029 restano in vigore il vecchio requisito e la relativa norma armonizzata EN 13428:2004 come standard di conformità. Dal 2030 la EN 13428:2004 potrà essere usata solo come orientamento tecnico, finché non sarà disponibile una norma nuova o aggiornata.
Perché la distinzione tra oggi e il 2030 cambia il modo di progettare
Chi lavora su un esecutivo di packaging oggi deve rispettare il requisito generico già attivo: non eccedere nel volume rispetto a quanto serve per proteggere il prodotto. È una soglia di buon senso, verificabile caso per caso, senza i parametri tecnici dettagliati che arriveranno con l’allegato IV.
Pianificare un restyling o un nuovo lancio con orizzonte 2028-2029 significa invece lavorare già pensando ai criteri che diventeranno obbligatori dal 2030. Il comma 2 dell’articolo 10 vieta il posizionamento sul mercato di imballaggi con caratteristiche pensate solo per aumentare il volume percepito del prodotto, comprese le doppie pareti e i falsi fondi, salvo due eccezioni specifiche. La prima vale quando il design è protetto da un disegno o modello comunitario o nazionale, o da un marchio di forma protetto prima dell’11 febbraio 2025, e solo se applicare i nuovi requisiti farebbe perdere al disegno la sua novità o il suo carattere individuale, oppure al marchio la sua capacità di distinguere il prodotto. La seconda vale quando il prodotto beneficia di un’indicazione geografica protetta (vino, bevande spiritose, prodotti artigianali e industriali) o rientra in un regime di qualità riconosciuto dal diritto dell’Unione.
Il tetto del 50% dell'articolo 24: cosa riguarda e da quando
L’articolo 24 del PPWR, rubricato “Obbligo relativo agli imballaggi eccessivi”, fissa una regola diversa da quella dell’articolo 10 e si applica a un perimetro specifico: imballaggi multipli, imballaggi per il trasporto e imballaggi per il commercio elettronico. Qui la proporzione massima di spazio vuoto, espressa in percentuale, non deve superare il 50%, entro il 1° gennaio 2030 oppure, se successiva, entro tre anni dall’entrata in vigore degli atti di esecuzione previsti dal paragrafo 2 del medesimo articolo. Questi atti vanno adottati entro il 12 febbraio 2028 e, secondo quanto chiarito dalla Commissione, a oggi non sono ancora stati adottati: la scadenza reale sarà quindi, con ogni probabilità, successiva al 2030.
Questo tetto non riguarda il pack primario, la confezione che il consumatore vede e apre a scaffale, ma il livello successivo: lo scatolone di spedizione, l’imballo multiplo che raggruppa più unità, il cartone che arriva a casa con un ordine online. Ai fini di questo tetto, lo spazio vuoto si misura come differenza tra il volume totale dell’imballaggio multiplo, da trasporto o da commercio elettronico e il volume delle confezioni di vendita che contiene. Il rapporto da confrontare con il tetto del 50% è questo spazio vuoto diviso per il volume totale dell’imballo.
Esiste però un’esenzione precisa, prevista dall’articolo 24 paragrafo 5: chi usa direttamente la confezione di vendita come imballaggio per il commercio elettronico, senza un ulteriore scatolone esterno, e chi utilizza imballaggi riutilizzabili all’interno di un sistema di riutilizzo, è esentato dal tetto del 50%. Resta comunque l’obbligo di rispettare l’articolo 10 sulla minimizzazione generale.
Per il pack primario vale invece una regola diversa e autonoma, introdotta dall’articolo 24, paragrafo 4: dal 12 febbraio 2028 chi riempie un imballaggio per la vendita deve ridurre lo spazio vuoto al minimo necessario per garantirne la funzionalità, compresa la protezione del prodotto. In questo caso lo spazio vuoto è la differenza tra il volume interno della confezione di vendita e il volume del prodotto contenuto, senza una percentuale fissa da rispettare. Per i prodotti che si assestano durante il trasporto, o che richiedono uno spazio di testa per proteggerne la qualità, la conformità si valuta sul livello di riempimento al momento del confezionamento, non su quello finale a scaffale; inoltre l’aria tra o dentro l’alimento confezionato e i gas protettivi non vengono considerati spazio vuoto.
Il materiale di riempimento conta come spazio vuoto
Un punto che chi progetta l’imballo da trasporto deve tenere presente: il materiale di riempimento, la pellicola a bolle d’aria, carta accartocciata, cuscini d’aria, trucioli, non riduce lo spazio vuoto ai fini del calcolo. Lo prevede l’articolo 24 del regolamento, sia per il tetto del 50% sugli imballaggi multipli e da trasporto sia per l’obbligo sul pack primario. Progettare un imballo che rispetti il tetto del 50% significa quindi lavorare sul dimensionamento reale della scatola rispetto al contenuto, non limitarsi ad aggiungere riempitivo per compensare un formato troppo grande.
Tre scadenze, tre livelli di progettazione
Distinguere l’orizzonte 2026-2029 dall’orizzonte successivo aiuta a programmare gli interventi senza rincorrere le scadenze all’ultimo momento. Nel periodo 2026-2029 vale ancora il requisito generico di minimizzazione per tutti gli imballaggi. A questo si aggiunge, dal 12 febbraio 2028, l’obbligo specifico sul pack primario di ridurre lo spazio vuoto al minimo necessario. Dal 1° gennaio 2030 si applicano poi i paragrafi 1 e 2 del nuovo articolo 10, con i suoi criteri e il divieto di volumi artificiosamente gonfiati per tutti gli imballaggi; il tetto del 50% dell’articolo 24 sugli imballaggi multipli, da trasporto e da commercio elettronico si applica invece dal 1° gennaio 2030 o, se successiva, dalla data che cade tre anni dopo l’entrata in vigore dei relativi atti di esecuzione, data che a oggi non è ancora fissata e che con ogni probabilità sposterà la scadenza oltre il 2030.
Chi gestisce linee che includono anche la spedizione diretta al consumatore ha un motivo in più per iniziare a rivedere ora le dimensioni standard delle proprie scatole di spedizione, oltre al volume interno delle confezioni di vendita in vista della scadenza del 2028, verificando se rientra nell’esenzione prevista per chi spedisce senza imballo secondario.
Se stai pianificando un restyling di packaging o la revisione dei tuoi imballi di spedizione in vista delle scadenze 2028-2030, la pagina servizio packaging design di EDEMPG è il punto di partenza per impostare il lavoro su esecutivi e materiali.
Domande frequenti
Cosa si intende per spazio vuoto imballaggi nel PPWR?
Dipende dal tipo di imballaggio. Per imballaggi multipli, da trasporto e da commercio elettronico è la differenza tra il volume totale dell’imballo e il volume delle confezioni di vendita contenute, con un tetto del 50% dal 1° gennaio 2030 o data successiva. Per il pack primario, dal 12 febbraio 2028, è la differenza tra il volume interno della confezione e il volume del prodotto, con regole particolari per i prodotti che si assestano o richiedono spazio di testa.
Il materiale di riempimento riduce lo spazio vuoto da dichiarare?
No. Pluriball, carta o cuscini d’aria servono a proteggere il prodotto durante il trasporto, ma l’articolo 24 del regolamento stabilisce che non riducono lo spazio vuoto ai fini del calcolo, né per il tetto del 50% né per l’obbligo sul pack primario: lo spazio che occupano resta conteggiato come vuoto.
Dal 12 agosto 2026 si applica già il nuovo articolo 10 del PPWR?
No, non nella sua forma rafforzata. Da quella data vale ancora il vecchio requisito di base della direttiva 94/62/CE, confermato dall’articolo 70 del PPWR fino al 31 dicembre 2029. Dal 12 febbraio 2028 si aggiunge però l’obbligo specifico sul pack primario dell’articolo 24. I paragrafi 1 e 2 del nuovo articolo 10, con i criteri dell’allegato IV e il divieto di doppie pareti e falsi fondi, si applicano solo dal 1° gennaio 2030.
Il tetto del 50% riguarda anche la confezione primaria di un prodotto?
No. Il tetto del 50% dell’articolo 24 riguarda imballaggi multipli, per il trasporto e per il commercio elettronico, non la confezione primaria, e si applica dal 1° gennaio 2030 o più tardi se gli atti di esecuzione arrivano dopo. Il pack primario è soggetto, dal 12 febbraio 2028, a un obbligo distinto: ridurre lo spazio vuoto al minimo necessario per funzionalità e protezione, senza una percentuale fissa. Sono inoltre esentati dal tetto del 50% chi usa la confezione di vendita come imballo e-commerce e chi usa imballaggi riutilizzabili in un sistema di riutilizzo.
Esistono eccezioni al divieto di volumi gonfiati artificialmente nel pack?
Sì, due, previste dall’articolo 10 comma 2. La prima riguarda disegni o modelli (UE o nazionali) o marchi di forma protetti prima dell’11 febbraio 2025, solo se adeguarsi ai nuovi requisiti ne farebbe perdere novità, carattere individuale o capacità distintiva. La seconda riguarda prodotti con indicazione geografica protetta o regime di qualità riconosciuto dal diritto dell’Unione.